Art. 9
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1612
In vigore dal 20 gen 1961
I Consigli compartimentali:
a) curano la formazione e la tenuta dell'albo compartimentale;
b) vigilano sul comportamento degli iscritti;
c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;
d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall'albo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612#art-9