Art. 126

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Competenze La censura è inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario, sentito il capo della cancelleria o della segreteria. Per questi ultimi la censura, è inflitta dal capo dell'ufficio giudiziario superiore su proposta del rispettivo capo dell'ufficio giudiziario, e, per i capi delle cancellerie delle Corti di appello e della Corte di cassazione, dai capi dei rispettivi uffici giudiziari. Per gli impiegati in servizio in uffici diversi da quelli giudiziari la censura è inflitta dal direttore generale o dal capo servizio.
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