Art. 130
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Formalità per la contestazione
La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'incolpato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata.
L'eventuale rifiuto di rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio, incaricato della consegna.
Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni è fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono aver luogo nelle forme previste nei due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato è addetto.
Storico versioni
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