Art. 130 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 130

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Formalità per la contestazione La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'incolpato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto di rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio, incaricato della consegna. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni è fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono aver luogo nelle forme previste nei due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato è addetto.
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