Art. 125

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Revoca di diritto della sospensione Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato, già condannato, sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto, e si applicano le disposizioni dei precedenti .
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