Art. 121
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari
Se la Commissione centrale di scrutinio delibera che l'impiegato scrutinato sia più meritevole, almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria.
La promozione è conferita, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data, delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario, escluso ogni effetto economico nel solo caso che l'impiegato sia stato punito con la censura.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione, ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto, la Commissione centrale di scrutinio deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini, e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere, promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della Commissione centrale, poteva conferirsi la promozione.
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