Art. 119
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Esclusione dagli esami e dagli scrutini
L'impiegato sospeso ai sensi degli è escluso dagli esami e dagli scrutini di promozione.
L'impiegato che sia stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, anche se non sia stata, disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare, può con provvedimento del Ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione se trattasi di impiegato addetto al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari, o della Commissione di vigilanza presso le Corti per gli impiegati addetti agli uffici giudiziari, essere escluso dall'esame e dallo scrutinio.
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