Art. 123
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Revoca della sospensione
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato cedente, la sospensione può essere mantenuta, qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel primo comma.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue, altresì, il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.
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