Art. 122
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Computo della sospensione cautelare
Qualora a seguito del procedimento disciplinare sia inflitta all'impiegato la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.
Se la sospensione dalla qualifica è inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, debbono essere corrisposti allo stesso tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.
Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.
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