Art. 114

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione L'impiegato destituito ai sensi dell', e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione. Se durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell' e la promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento. Se durante il periodo della destituzione sia siano svolti scrutini di promozione, si procede ai sensi dell' e la promozione eventuale è conferita ai sensi del comma precedente di questo articolo. All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi o funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinarie, qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è, altresì, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. L'impiegato, già destituito ed assolto in sede di revisione, può, entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e previdenza spettantegli.
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