Art. 110

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Destituzione La destituzione è inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato; c) per grave abuso di autorità o di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati; e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per convivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti; f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio; g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente, o per eccitamento all'insubordinazione; h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'.
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