Art. 106

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Riduzione dello stipendio La riduzione dello stipendio non può essere inferiore a un decimo nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio, a decorrere dalla data in cui matura il primo aumento successivo alla punizione. La riduzione dello stipendio è inflitta; a) per grave negligenza in servizio; b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari; c) per inosservanza dei doveri di ufficio; d) per contegno scorretto versi i superiori, i colleghi, dipendenti ed il pubblico; e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni; f) per violazione del segreto di ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196#art-106

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo