Art. 106
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Riduzione dello stipendio
La riduzione dello stipendio non può essere inferiore a un decimo nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio, a decorrere dalla data in cui matura il primo aumento successivo alla punizione.
La riduzione dello stipendio è inflitta;
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
d) per contegno scorretto versi i superiori, i colleghi, dipendenti ed il pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f) per violazione del segreto di ufficio.
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