Art. 106 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 106

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Riduzione dello stipendio La riduzione dello stipendio non può essere inferiore a un decimo nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio, a decorrere dalla data in cui matura il primo aumento successivo alla punizione. La riduzione dello stipendio è inflitta; a) per grave negligenza in servizio; b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari; c) per inosservanza dei doveri di ufficio; d) per contegno scorretto versi i superiori, i colleghi, dipendenti ed il pubblico; e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni; f) per violazione del segreto di ufficio.
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