Art. 107

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Sospensione della qualifica La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con in privazione dello stipendio per non meno di un mese e non, più di sei mesi. La sospensione è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori; c) per uso dell'impiego a fini personali; d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; e) per comportamento che produca interruzione a turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono dello stesso, salvo le norme relative alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
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