Art. 125
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Revoca di diritto della sospensione
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato, già condannato, sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto, e si applicano le disposizioni dei precedenti .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196#art-125