Art. 131

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Giustificazioni dell'impiegato Le giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale, dall'impiegato in servizio presso uffici diversi da quelli giudiziari, e al procuratore generale competente negli altri casi. Possono essere presentate anche al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne la immediata trasmissione all'ufficio competente. In tal caso l'interessato ha facoltà di consegnare le giustificazioni impiego chiuso, affinchè siano così trasmesse all'ufficio competente. Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per gravi motivi, ma per non più di quindici giorni, dall'ufficio del personale o dal procuratore generale. È in facoltà dell'impiegato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.
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