Art. 136

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Facoltà dell'istruttore Il magistrato istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'incolpato. Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.
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