Art. 140

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Poteri della Commissione di disciplina Se il procedimento è stato rimesso alla Commissione ai sensi del primo comma dell' e del primo comma dell', e la Commissione ritenga necessarie ulteriori indagini, può con ordinanza rinviare gli atti rispettivamente all'ufficio del personale, o alla Procura generale, affinchè provvedano ai sensi del secondo comma dell' e del secondo comma dell'. Se il procedimento è stato rimesso alla Commissione, ai sensi del primo comma dell', la Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, può, con ordinanza, rinviare gli atti all'ufficio del personale o alla Procura generale, indicando i fatti e le circostanze da chiarire, e le prove da assumere. La Commissione assegna il termine entro il quale l'istruttore deve espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla Commissione medesima ai sensi e per gli effetti dell'. Il termine può essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della Commissione. La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova. In tale caso stabilisce con ordinanza la seduta, dando avviso, nelle forme e con i termini di cui al quinto comma dell', all'incolpato, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.
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