Art. 142

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Rinvio della decisione Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta, e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della Commissione, la trattazione continua innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita lino alla deliberazione prevista dall'. Se però la Commissione abbia provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo comma dell', la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini, è rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli , dinanzi alla Commissione, quale e costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione. Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga, una causa di incompatibilità, di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei componenti, ovvero taluno di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata con l'osservanza delle disposizioni degli .
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