Art. 144
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale
Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata l'azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso lino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.
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