Art. 144

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata l'azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso lino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.
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