Art. 148
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Riapertura del procedimento
Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la sanzione, ovvero la vedova o i figli minorenni, che possano avere diritto al trattamento di quiescenza, adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro su relazione dell'ufficio del personale ed il nuovo procedimento su svolge nelle forme previste dagli e seguenti.
Qualora il Ministro non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il Consiglio di amministrazione, per gli ripiegati in servizio al Ministero o ad uffici diversi da quelli giudiziari, ovvero la competente Commissione di disciplina presso la Corte, per gli impiegati in servizio negli uffici giudiziari.
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