Art. 149

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Effetti della riapertura del procedimento Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta. All'impiegato già punito, a favore del quale sia stata concessa, a sua richiesta, o a richiesta della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione disciplinare più grave di quella gia applicata. Qualora egli sia prosciolto, o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per i servizi e le funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata, dalla vedova o dai figli minorenni.
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