Art. 151

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Trattamento di quiescenza Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196#art-151

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo