Art. 151
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Trattamento di quiescenza
Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
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