Art. 147
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Estinzione del procedimento
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.
L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini, con gli effetti previsti dagli .
Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.
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