Art. 26
LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014
In vigore dal 15 ott 1960
I Comuni e le Provincie, che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall' della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1 gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purchè applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto del 1960.
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