Art. 25

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
Dopo il secondo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "Nei regolamenti potranno essere altresì previste, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione, esenzioni per gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano e riduzioni sino ad un massimo del 50 per cento per gli alloggi di tipo popolare che non abbiano più di tre vani oltre i servizi".
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