Art. 24

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
Con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo, le Provincie hanno facoltà di disporre, nei confronti dei terreni esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'applicazione della sovrimposta sul reddito dei terreni, e relative eventuali eccedenze, con aliquote inferiori a quelle applicate per gli altri terreni. Tale facoltà può essere esercitata fino ad una riduzione massima del 50 per cento in base ad una ripartizione dei Comuni censuari in classi determinate con riferimento al livello medio di produttività dei terreni esenti dall'imposta erariale, ripartizione da adottarsi con deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i competenti Ispettorati agrario e forestale.
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