Art. 19
LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014
In vigore dal 15 ott 1960
Con effetto dal 1 gennaio 1961, la facoltà ai Comuni ed alle Provincie di sovrimporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'articolo 254 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è esercitata con l'osservanza dei seguenti limiti:
a) fino a lire 30 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356, per la sovrimposta sui redditi dei terreni;
b) fino a lire 9 per i Comuni ed a lire 11 per le Provincie per ogni 100 lire di reddito imponibile, per la sovrimposta sui redditi dei fabbricati.
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