Art. 17
LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014
In vigore dal 15 ott 1960
Agli effetti dell'applicazione dell' della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono da considerarsi Comuni montani, oltre quelli già indicati, tutti i Comuni considerati tali in base all' della legge 25 luglio 1952, n. 991. I Comuni classificati parzialmente montani in virtù della legge 30 luglio 1957, n. 657, partecipano al riparto limitatamente alla popolazione residente nella parte del territorio classificata montana.
Nulla è innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, rispettivamente spettanti ai Comuni e alle Provincie a norma degli della legge 2 luglio 1952, n. 703.
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