Art. 3

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti , lettera b), e 2 siano allogati in locali o stabili presi in affitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettiva mente previste nei precedenti . Nel caso invece di locali o stabili di proprietà delle Provincie, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Provincie stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.
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