Art. 3
LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014
In vigore dal 15 ott 1960
Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti , lettera b), e 2 siano allogati in locali o stabili presi in affitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettiva mente previste nei precedenti . Nel caso invece di locali o stabili di proprietà delle Provincie, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Provincie stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014#art-3