Art. 4

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
Per la costruzione di edifici da adibire agli usi di cui ai precedenti , lettera b, e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Provincie i mutui occorrenti. Ai sensi dell'articolo 75 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, la Cassa depositi e prestiti può accettare in garanzia dei detti mutui la delegazione delle annualità, dei contributi, dei concorsi o canoni dovuti dallo Stato alle Provincie interessate per la fornitura dei locali di cui al precedente comma. Qualora i cespiti delegabili ai sensi del comma precedente non siano sufficienti, ovvero ne venga per qualsiasi causa a mancare in tutto o in parte la realizzazione, e gli Enti mutuatari non abbiano possibilità di prestare la garanzia con altri cespiti delegabili ai sensi del precitato articolo 75, la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro per il tesoro, emesso ai fini del presente articolo di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, ad accettare in garanzia, per la somma, necessaria, delegazioni sul provento dell'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.
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