Art. 5
LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014
In vigore dal 15 ott 1960
Fino a quando non sia diversamente disposto, la fornitura dei locali per gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale è a carico delle Provincie.
Nulla è innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Provincie sono obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del medico provinciale e del veterinario provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014#art-5