Art. 5 · LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

Art. 5

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
Fino a quando non sia diversamente disposto, la fornitura dei locali per gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale è a carico delle Provincie. Nulla è innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Provincie sono obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del medico provinciale e del veterinario provinciale.
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