Art. 18
LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014
In vigore dal 22 mar 1963
L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia, sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.
Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è data facoltà ai Comuni di applicare, con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilità di graduazione del beneficio in ragione inversa, all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali è escluso detto beneficio.
Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta dall' del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
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