Art. 21
LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014
In vigore dal 15 ott 1960
Con effetto dal 1 gennaio 1961, l'attribuzione ai Comuni ed alle Provincie delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli della legge 2 luglio 1952, n. 703, è subordinata alla applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo:
a) per i Comuni, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
b) per le Provincie, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.
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