Art. 27

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
I Comuni e le Provincie che per l'esercizio 1960 siano autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1 gennaio 1961, dalla presente legge, nel caso di accertata necessità e nella misura, strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno.
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