Art. 31

LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

In vigore dal 15 ott 1960
I Comuni e le Provincie sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale e, in mancanza, con delegazioni sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito della imposta generale sulla entrata, le delegazioni già rilasciate sulle addizionali all'imposta sui redditi agrari.
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