Art. 6
LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089
In vigore dal 24 dic 1959
Quando vi è corresponsabilità fra ufficiali della Guardia di finanza e ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, oppure connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro per la difesa.
In tal caso concorrono a formare il Consiglio di disciplina ufficiali della Guardia di finanza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 82 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Essi sono designati dal Ministro per le finanze o dal comandante generale, a seconda del grado rivestito dal giudicando, ai sensi dell'art. 79 della legge anzidetta.
Se i giudicandi sono più di tre ed appartengono allo Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e alla Guardia di finanza, sono tratti due membri dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno, elevato in grado o meno anziano e un membro da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.
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