Art. 11

LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

In vigore dal 24 dic 1959
Quando nel grado di generale di divisione non si verificano vacanze per quattro anni, alla data di scadenza di tale periodo viene formata vacanza collocando a, disposizione il generale di divisione avente maggiore permanenza nel grado o, a parità di permanenza, quello più vicino al limite di età.
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