Art. 12
LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089
In vigore dal 24 dic 1959
L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo, fino al grado di tenente colonnello, nei riguardi dello ufficiale che nell'esercizio di attribuzioni proprie della Guardia di finanza abbia reso eccezionali servizi e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.
Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nel primo terzo del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.
La proposta e direttamente sottoposta all'esame della Commissione ordinaria di avanzamento.
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