Art. 17
LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089
In vigore dal 24 dic 1959
Gli ufficiali nei cui riguardi ha trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 45 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-12-15;1089#art-17