Art. 22

LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

In vigore dal 24 dic 1959
I tenenti colonnelli e i maggiori che al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo ai sensi dell' della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono collocati a disposizione nella data anzidetta e vi rimangono per il residuo periodo di tempo che avrebbero ancora dovuto trascorrere in servizio permanente effettivo in applicazione della predetta legge 27 febbraio 1955, n. 81.
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