Art. 1

LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

In vigore dal 24 dic 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di cui agli articoli seguenti.
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