Art. 5
LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089
In vigore dal 27 mar 2001
Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali
in servizio permanente
del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di ufficiale generale.
2. Il presidente del consiglio di disciplina non può essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.
3. In caso di indisponibilità di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.
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