Art. 2

LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

In vigore dal 24 dic 1959
Le attribuzioni devolute, per gli ufficiali dell'Esercito, al Ministro per la difesa ed ai comandanti di Corpo d'armata o ai comandanti militari territoriali dalle leggi indicate nel precedente , sono rispettivamente conferite, per gli ufficiali della Guardia di finanza, al Ministro per le finanze e al comandante generale del Corpo, salvo i casi in cui la presente legge stabilisca diversamente.
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