Art. 4
LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089
In vigore dal 24 dic 1959
Il divieto posto dal secondo comma dell'art. 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, s'intende riferito, per l'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza, allo esercizio di qualsiasi attività presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione finanziaria.
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