Art. 24
LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089
In vigore dal 24 dic 1959
Non si applicano agli ufficiali, della Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'art. 114 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e negli articoli 46, 47, 48, 184 e 185 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
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