Art. 17 · LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

Art. 17

LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

In vigore dal 24 dic 1959
Gli ufficiali nei cui riguardi ha trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 45 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.
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