Art. 15
LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089
In vigore dal 24 dic 1959
Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.
Il parere sulle proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra, formulate nei confronti di ufficiali aventi grado da sottotenente a colonnello, è espresso dalla Commissione ordinaria di avanzamento.
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